Assegni Nucleo Famigliare
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
QUANDO FARR LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto”, quindi vuol dire in pratica che l’assegno, una volta concesso, ha validità annuale e la domanda va rinnovata ogni anno alla scadenza dello stesso. Se dunque ve ne sono le condizioni, il diritto all’assegno scatta dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto.
DA CHI VIENE PAGATO
Normalmente è il datore di lavoro a pagare l’assegno - per conto dell'INPS - ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In pratica il datore di lavoro fa da tramite tra l’INPS (che di fatto versa l’importo) e il lavoratore dipendente che lo riceve al momento dello stipendio.
Vi sono però alcuni casi in cui l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS, e questo accade se il richiedente è:- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Per queste persone l’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario/postale, indicando nella domanda il codice IBAN. In allegato alla stessa va compilato il Modello SR163 che deve essere appositamente timbrato dalla Banca o Posta.
REQUISITI RDDITUALI
Come accennato, il diritto all’assegno scatta quando il reddito del nucleo familiare non oltrepassa una certa soglia, sulla quale però non si possono dare indicazioni univoche, dal momento che questa viene aggiornata di anno in anno. Nemmeno sull’importo dell’assegno si possono dare indicazioni univoche perché anch’esso varia a seconda della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.